Segnaliamo che il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la nuova Legge regionale recante la disciplina per il patrimonio edilizio dismesso con criticità, in riforma dell’art. 40 bis della L.R. n. 12/2005.

Queste le principali novità introdotte dalla nuova Legge regionale:

a) i Comuni, con deliberazione consiliare, individuano entro il 31 dicembre 2021 gli immobili di qualsiasi destinazione d’uso che, alla data di entrata in vigore della nuova L.R. in commento, da almeno un anno risultano dismessi e causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale. In tale deliberazione i Comuni includono gli immobili già individuati come degradati e abbandonati nei rispettivi PGT, al fine di applicarvi la presente disciplina di favore (la precedente formulazione dell’art. 40 bis L.R. n. 12/2005: (i) dava sei mesi di tempo, termine poi prorogato al 30 giugno 2021, per l’individuazione di tali immobili da parte dei comuni; (ii) richiedeva che lo stato di dismissione sussistesse da almeno cinque anni; (iii) contemplava tra le criticità anche il degrado sociale; (iv) applicava automaticamente le misure premiali, anche in assenza della deliberazione in questione, agli immobili già individuati dai Comuni come degradati e abbandonati);

b) decorsi i termini indicati al suesposto punto a), le disposizioni si applicano anche agli immobili non individuati dalla delibera per i quali il proprietario, con perizia asseverata e giurata, certifichi lo stato di dismissione e la sussistenza di almeno una delle predette criticità. A In tali casi, il responsabile del procedimento del Comune interessato si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione della perizia e, in caso di mancato riscontro, la verifica sulla perizia si intende assolta con esito positivo (la precedente formulazione dell’art. 40 bis L.R. n. 12/2005 (i) non assegnava un termine ai Comuni per esprimersi sulla perizia presentata dal privato e (ii) non contemplava l’istituto del “silenzio-assenso” nei confronti di detta perizia);

c) sempre entro il 31 dicembre 2021, i Comuni hanno facoltà di escludere parti del territorio comunale che, per peculiari ragioni di tutela paesaggistica, sono incompatibili con le previsioni incentivanti di cui alla norma in parola;

d) la richiesta di piano attuativo, di permesso di costruire, la SCIA, la CILA e le richieste di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari ai sensi dell’art. 6, comma 1 bis, L.R. n. 11/2014 e dell’art. 32, comma 3 bis, L.R. n. 12/2005 devono essere presentate entro tre anni dalla data della deliberazione comunale o dall’esito positivo della verifica sulla perizia. I Comuni, nell’ambito della deliberazione da assumere entro il 31 dicembre 2021, possono prevedere anche diverso un termine, comunque non inferiore a ventiquattro mesi e non superiore a cinque anni dall’efficacia della delibera (la precedente formulazione dell’art. 40 bis, L.R. n. 12/2005 (i) faceva decorrere i tre anni dalla notifica ai proprietari della comunicazione di individuazione degli immobili dismessi che causano criticità e (ii) non contemplava la possibilità per i Comuni di assegnare in favore dei proprietari un termine differente rispetto ai tre anni);

e) gli interventi sugli immobili usufruiscono di un incremento di diritti edificatori derivanti dall’applicazione dell’indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest’ultimo, della Superfice Lorda (SL) esistente, determinato dal Consiglio comunale nella deliberazione di cui al punto a) in misura percentuale tra il 10% e il 25%. Scaduto inutilmente il termine del 31 dicembre 2021 e fintanto che non venga assunta specifica delibera dal Comune, è possibile beneficiare di un bonus volumetrico del 20%. I Comuni possono richiedere la dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale per la sola quota correlata all’incremento dei diritti edificatori (la precedente formulazione dell’art. 40 bis, L.R. n. 12/2005, (i) stabiliva un incremento fisso del 20% dei diritti edificatori, (ii) non consentiva ai comuni di modulare il bonus e (iii) non precisava che la dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale è da riferirsi alla sola quota correlata all’incremento dei diritti edificatori);

f) i Comuni che alla data di entrata in vigore della nuova Legge regionale abbiano già assunto la deliberazione consiliare di cui alla lettera a), possono aggiornarla stabilendo, tra l’altro, la percentuale di incremento della SL da attribuire all’immobile, nei termini descritti al punto e);

g) alle richieste di piano attuativo, di permesso di costruire, alle SCIA e alle CILA nonché alle istanze di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari ai sensi dell’art. 6, comma 1 bis, LR n. 11/2014 e dell’art. 32, comma 3 bis, LR n. 12/2005, già presentate alla data di entrata in vigore della nuova L.R., continua ad applicarsi la disciplina dell’art. 40 bis vigente prima della riforma in commento.

La nuova legge, ad oggi solo approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 giugno 2021, entrerà in vigore successivamente alla sua pubblicazione sul BURL.
Cliccare qui per prendere visione del testo della nuova Legge regionale di riforma dell’art. 40 bis della L.R. n. 12/2005.

Lo Studio resta a disposizione per quanto possa occorrere.