Nella prima parte di questo articolo sono stati esposti brevemente l’iter procedurale che il nuovo PGT di Milano dovrà seguire ed alcuni dei principali contenuti della proposta della Giunta comunale ora in discussione in Consiglio comunale.

Proseguendo nell’illustrazione di questi ultimi, è da rilevare che nella proposta di PGT approvata dalla Giunta è stata soppressa la nozione di “Superficie Lorda di Pavimento” (SLP). La stessa è stata sostituita dalla “Superficie Lorda” (SL), in conformità alle previsioni del Regolamento Edilizio Unico, senza che la nuova definizione proposta contenga particolari novità rispetto a quella del PGT oggi vigente.
Le norme del Piano delle Regole proposte dalla Giunta comunale prevedono che il calcolo della SL deve essere effettuato, sia per la valutazione della SL esistente sia per quella di progetto, secondo i parametri stabiliti dalle stesse norme, estendendo dunque tale criterio a tutti gli interventi edilizi (mentre nel vigente PGT lo stesso si applica solo agli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione).
Si tratta di una previsione che, a mio avviso, potrebbe comportare problemi in fase di applicazione, ragion per cui è auspicabile che il Consiglio comunale, in sede di adozione del nuovo PGT, vi apporti le opportune modifiche.

Dettaglio della Tavola R.10 – Piano delle Regole. Carta del Consumo del Suolo, Comune di Milano, 2018.

Per quanto riguarda le modalità attuative, la proposta di PGT riduce significativamente le ipotesi in cui è obbligatorio ricorrere ad un titolo edilizio convenzionato.
Qualora poi si intenda superare le indicazioni morfologiche negli interventi di ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, sarà possibile procedere con modalità diretta, ma sarà necessario acquisire previamente il parere della Commissione comunale per il paesaggio.

Quanto alle destinazioni d’uso, la proposta di PGT conferma il principio di indifferenza funzionale, già previsto nel PGT vigente, secondo il quale di norma le funzioni urbane sono liberamente insediabili, senza alcuna esclusione e senza distinzioni e un rapporto percentuale predefinito.
Una delle novità più significative della proposta di PGT è che, per quanto concerne gli interventi sull’esistente con mutamento di destinazione d’uso, la stessa consente sempre il recupero integrale della SL esistente.
In caso di approvazione della proposta verrebbe dunque meno la limitazione di cui al PGT vigente, secondo la quale l’indice massimo di SLP recuperabile nel caso di passaggio da produttivo ad altre funzioni urbane nelle aree con superficie superiore a 5.000 mq è pari soltanto a 0,65 mq/mq.

La proposta di Piano dei Servizi modifica sensibilmente le ipotesi in cui è prevista la necessità di reperire, direttamente o mediante monetizzazione, dotazioni di aree a servizi e le relative quantità.
Tali dotazioni, secondo quanto prevede la proposta, non sono peraltro richieste nei casi di modifica di destinazione d’uso:
– da produttivo a funzioni direzionali, servizi privati e turistico-ricettive;
– da residenza ad altre funzioni urbane.

La proposta di PGT introduce novità anche per quanto riguarda l’insediamento di attività commerciali.
Anzitutto la realizzazione di grandi strutture di vendita è ammessa soltanto all’interno dei “Nodi di Interscambio”.
Negli ambiti di “Rigenerazione” sono inoltre esclusi dal calcolo della SL gli esercizi di vicinato posti al piano terra con affaccio sullo spazio pubblico.
Viene altresì confermata l’esclusione dal computo della SL nel caso di realizzazione di “servizi pubblici o di interesse pubblico o generale” e dunque anche di servizi privati, purché asserviti, convenzionati o accreditati.
Peraltro, nell’ambito del catalogo dei servizi, è stata introdotta una nuova categoria denominata “Innovazione economica” in cui rientrano gli “incubatori e acceleratori di impresa”, gli “spazi di coworking” ed i “laboratori e spazi per l’innovazione”.

Infine la proposta di PGT contiene una serie di previsioni di dubbia legittimità concernenti gli edifici individuati come abbandonati e degradati.
Si prevede che, entro il termine di diciotto mesi dalla loro prima individuazione, i lavori di recupero di tali edifici dovranno essere avviati o che, in alternativa, gli edifici stessi andranno demoliti.
In quest’ultimo caso ai proprietari verrà riconosciuta per intero la SL esistente, che potrà essere utilizzata in loco oppure trasferendo altrove i corrispondenti diritti edificatori.
Qualora invece la demolizione non intervenisse entro diciotto mesi, ai proprietari verrà riconosciuta soltanto una SL pari a quella derivante dall’applicazione dell’indice unico pari a 0,35 mq/mq ed il Comune potrà procedere alla demolizione d’ufficio dell’immobile a spese del proprietario.